Ci troviamo costretti a rinnovare l’invito a tutti gli utenti del blog di non arrecare pregiudizio alla reputazione ed all’onore di chiunque, attraverso affermazioni ingiuriose e diffamatorie!
Poiché ai sensi dell’articolo 595 del codice penale (Reato di diffamazione):
Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
Per il caso particolare in cui le frasi o le immagini lesive siano state immesse su internet , la Corte di Cassazione ha precisato che la consumazione del delitto interviene nel momento in cui il collegamento viene attivato (Cassazione penale 25-7-2006, n.25875).
L’articolo 596 del codice penale esclude la prova liberatoria: Il colpevole del delitto preveduto dall’articolo 595 c.p. non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Altresì la diffamazione espone il trasgressore alla richieste del risarcimento dei danni morali ex art. 2059 del codice civile.
Quindi vi preghiamo di utilizzare questo spazio di libertà, rimanendo nella legalità e non arrecando pregiudizio a nessuno!
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venerdì 22 maggio 2009
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